Le nuove norme italiane di recepimento del regolamento MICAR: cripto-attività e novità fiscali.

15 settembre 2024

(di Mario Giorgione)

IL 30 giugno 2024 il Governo italiano ha emesso il decreto legislativo di recepimento del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010, oltre alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, aggiornando in questo modo quadro normativo italiano, allineandolo alle nuove disposizioni europee.

Questo regolamento disciplina i mercati delle cripto-attività e introduce modifiche significative alla normativa precedente.

 

a)     Gli elementi essenziali sul piano civilistico

 

Nell’art. 2 vengono definiti termini fondamentali, come “emittenti specializzati di token collegati ad attività” e “prestatori di servizi per le cripto-attività”.

Agli articoli 3 e 4 del Titolo II, Capo I, si specifica che Banca d’Italia e Consob sono designate come le autorità competenti per la supervisione di tale regolamento europeo, con poteri di controllo e indagine per garantire la conformità alle nuove disposizioni.

Nel Capo II, articoli 11 e 12, si afferma che Banca d’Italia, con il supporto della Consob, è l’ente responsabile per l’emissione e negoziazione di token legati ad attività, controllando aspetti come la solidità patrimoniale e la gestione dei rischi.

nelle Disposizioni speciali:

            1.         Viene stabilita una chiara separazione tra i patrimoni dell’emittente e i beni a garanzia dei possessori di token. Il rimborso è gestito da liquidatori qualificati, garantendo una priorità di rimborso ai titolari dei token.

            2.         Sono previste norme che tutelano le cripto-attività dei clienti attraverso la separazione patrimoniale, anche nei casi di liquidazione volontaria o di crisi dei prestatori di servizi, con rimandi specifici al Testo Unico Bancario (TUB).

La stretta cooperazione tra Banca d’Italia e Consob emerge chiaramente, con una condivisione di responsabilità sulla trasparenza e stabilità delle piattaforme di cripto-attività, in particolare per quanto riguarda l’attività di vigilanza

 

b)     Gli elementi essenziali sul piano regolamentare

 

La normativa, tra gli aspetti centrali sul tema dei trasferimenti prevede una chiara distinzione tra i patrimoni degli emittenti e quelli dei clienti, proteggendo quest’ultimi in caso di insolvenza o crisi di un emittente o prestatore di servizi. L’enfasi sulla trasparenza dei flussi finanziari e sulla vigilanza dei trasferimenti è volta a contrastare fenomeni come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A questo proposito, le disposizioni attuative di Banca d’Italia e Consob sono fondamentali per stabilire i meccanismi di controllo e segnalazione delle irregolarità.

Queste regole avranno un impatto su:

            •           Emittenti di token: La gestione delle riserve di attività legate ai token è soggetta a regolamenti stringenti, con obblighi di segregazione delle riserve per garantire la solvibilità in caso di richieste di rimborso.

            •           Prestatori di servizi: Dovranno assicurarsi che i fondi dei clienti siano separati dai propri, proteggendo così i clienti in caso di crisi. In questo ambito, vi sono forti somiglianze con le normative sugli istituti di pagamento tradizionali, offrendo interessanti spunti di confronto.

Il decreto cerca di coniugare l’obiettivo di stabilità con quello di promuovere l’innovazione, offrendo una certa flessibilità normativa. Ad esempio, l’emissione di token richiede autorizzazioni specifiche da parte di Banca d’Italia e Consob, ma sono anche previste procedure per la revoca delle autorizzazioni in caso di non conformità o rischi.

In tema di Vigilanza e sicurezza la sorveglianza sui trasferimenti di cripto-attività è affidata a Banca d’Italia e Consob, che vigilano affinché emittenti e prestatori di servizi rispettino le normative sui trasferimenti. Questo controllo si concentra su due obiettivi principali:

a) Protezione dei clienti: Si garantisce che i fondi dei clienti siano protetti in caso di crisi o insolvenza dell’emittente o prestatore di servizi.

b) Stabilità del sistema finanziario: Per evitare che eventi come fallimenti o frodi nel settore delle cripto-attività abbiano ripercussioni sistemiche, sono stati introdotti stringenti poteri ispettivi e di controllo.

 

c)      Gli impatti sul piano fiscale

 

Prima della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le criptovalute venivano inquadrate come valute estere, il che creava incertezze sia per quanto riguarda la loro tassazione diretta, sia per la determinazione della territorialità in caso di successione o donazione. Con la Legge di Bilancio 2023, tuttavia, si è introdotta una tassazione chiara sulle plusvalenze derivanti dalle criptovalute, fissando un’aliquota del 26% per plusvalenze superiori a 2.000 euro, riconoscendo la natura di investimento di tali cripto-attività.

Con il decreto legislativo di recepimento del Regolamento MICA, l’Italia ha introdotto una regolamentazione precisa per il trattamento delle cripto-attività, concentrandosi principalmente sulla loro classificazione come strumenti di pagamento piuttosto che strumenti finanziari. Tuttavia, questo solleva alcune questioni rilevanti in termini di gestione fiscale.

Le cripto-attività, essendo trattate come strumenti di pagamento e non come strumenti finanziari, non rientrano nei tradizionali schemi di risparmio gestito o amministrato. Di conseguenza, rimane incerto se le previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che regolano la tassazione delle plusvalenze su strumenti finanziari, possano essere applicate anche alle cripto-attività. Questo crea una potenziale aporia normativa nel sistema italiano, dove esiste una chiara distinzione tra le due categorie di strumenti.

Un altro aspetto cruciale è la territorialità fiscale delle cripto-attività. Sebbene Banca d’Italia e Consob abbiano poteri di supervisione per quanto riguarda le emissioni di cripto-attività in Italia, rimane aperta la questione del trattamento fiscale di queste attività quando sono emesse in Italia ma detenute da soggetti esteri. Ad esempio, un token emesso da un operatore italiano ma custodito da un wallet provider estero potrebbe creare problemi di territorialità ai fini delle imposte dirette (IIDD). La localizzazione del wallet provider o del servizio di custodia diventa determinante per stabilire la residenza fiscale dell’attività, e qui si riscontra una mancanza di chiarezza normativa.

Inoltre, la separazione patrimoniale è un principio cardine, che garantisce che i beni collegati ai token restino al sicuro e non siano aggredibili dai creditori in caso di crisi dell’emittente.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, ha precisato che le plusvalenze derivanti dalle criptovalute sono soggette a un’aliquota del 26% e che in caso di trasferimenti mortis causa o donazioni, la territorialità fiscale viene determinata in base alla localizzazione del wallet provider o del servizio di custodia. Questo concetto ricorda la protezione offerta dagli strumenti finanziari tradizionali, ma con specificità proprie del contesto digitale mediante elementi di sicurezza specifici:

a) Gestione delle riserve patrimoniali: gli emittenti di token collegati ad attività devono mantenere riserve patrimoniali separate dai fondi operativi.

b) Segregazione dei fondi dei clienti: I prestatori di servizi devono garantire che i fondi dei clienti siano separati e non utilizzabili per scopi propri.

c) Requisiti patrimoniali: emittenti e prestatori di servizi devono rispettare determinati requisiti finanziari per garantire la sicurezza dei trasferimenti.

Tra le novità vi è l’introduzione di nuovi attori quindi, come gli emittenti specializzati di token e i prestatori di servizi per le cripto-attività, ampliando così la portata della vigilanza rispetto ai settori finanziari tradizionali. Ma anche l’obbligo di white paper è una novità (gli emittenti sono tenuti a redigere e pubblicare documenti dettagliati che illustrano come verranno gestite le cripto-attività e i relativi fondi.); infine la custodia delle chiavi crittografiche, che quindi a differenza dei sistemi finanziari tradizionali, la loro gestione diventa un aspetto tecnico centrale per la sicurezza delle transazioni digitali.

In tema di imposte indirette, secondo la sentenza Hedqvist della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le operazioni in criptovalute, in quanto strumenti di pagamento, sono esenti da IVA. Pertanto, la regolamentazione vigente conferma che l’acquisto e la vendita di criptovalute non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, mantenendo la coerenza con la normativa europea.

Inoltre, la sicurezza tecnologica è un tema centrale tanto che il decreto richiede agli operatori di implementare misure avanzate di sicurezza informatica per proteggere i trasferimenti digitali e le chiavi crittografiche.

 

CONCLUSIONI

 

I trasferimenti di cripto-attività, pur condividendo alcune caratteristiche con i trasferimenti finanziari tradizionali, non sono trattati come strumenti finanziari, bensì come strumenti di pagamento, sotto la vigilanza di Banca d’Italia e Consob. Il settore è in rapida evoluzione, con nuove sfide normative e tecnologiche, in cui la vigilanza e la sicurezza devono adattarsi alle esigenze del contesto digitale, come la gestione delle chiavi crittografiche e la trasparenza.

Il nuovo quadro normativo italiano, pur essendo allineato alle direttive europee, presenta alcune incongruenze nella gestione delle cripto-attività sul piano fiscale. Trattare le cripto-attività solo come strumenti di pagamento potrebbe sottovalutare il loro impatto sistemico, specialmente in un contesto in cui molte di queste attività sono utilizzate come beni di investimento. Rimane da chiarire come queste attività possano essere integrate nel sistema fiscale italiano senza creare disparità di trattamento rispetto agli strumenti finanziari tradizionali. Il continuo aggiornamento delle normative sarà essenziale per garantire coerenza e trasparenza, soprattutto in relazione alla territorialità e alla gestione delle imposte dirette.

La separazione patrimoniale per proteggere i fondi dei clienti in caso di crisi di un prestatore di servizi è cruciale, ma la natura liquida e spesso anonima delle cripto-attività può complicarne l’applicazione. Il tracciamento e la segregazione dei fondi su blockchain, in situazioni di crisi, risultano complessi, mettendo a rischio la protezione degli utenti.

La Legge di Bilancio 2023 pertanto riconosce in parte la natura finanziaria delle criptovalute, regolando tassazioni su plusvalenze e trasferimenti, ma resta necessaria un’ulteriore evoluzione normativa per una piena tutela degli utenti. La velocità e irreversibilità dei trasferimenti in cripto-attività, se da un lato ne esalta l’efficienza, dall’altro introduce rischi in caso di errori o frodi, in quanto non sono reversibili come le operazioni bancarie tradizionali.

 

 

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